Lavoro agile: è arrivato il Protocollo che disciplina lo smart working nel settore privato

Nella giornata di ieri, è stato raggiunto l'accordo fra il Ministero e le parti sociali rispetto al Protocollo Nazionale, che si occupa di definire le linee guida per disciplinare il lavoro agile nel settore privato, inizialmente proposto dal Ministro Orlando.

Grazie a questo accordo, l'Italia fa un grande passo avanti verso il futuro del lavoro, collocandosi fra i primi Paesi in Europa ad aver definito una serie di provvedimenti per regolare il lavoro agile. Il Ministro Andrea Orlando, all'apertura dell'incontro, non nasconde la sua soddisfazione: "Oggi concludiamo un percorso per il quale confronto e dialogo sono stati fondamentali". La stessa soddisfazione che, in realtà hanno dimostrato sindacati ed imprese.

"L'accordo sul protocollo sul lavoro agile è un segnale importante e positivo", ha sottolineato Maurizio Stirpe, vice presidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali. "È la prova che quando le parti sociali esercitano il proprio ruolo, e il Governo si rende disponibile a costruire con loro una adeguata sintesi, i risultati si ottengono in tempi brevi e senza inutili polemiche".

La lungimiranza di Orlando si manifesta nelle sue parole sul lavoro agile scritte su Facebook: "al di là dell'emergenza sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro, anche nella quotidianità, nella normalità che speriamo di riconquistare il più presto possibile".

"Di fronte alle sfide importanti che abbiamo davanti - conclude Orlando - è davvero importante creare il massimo della coesione, dell'unità della convergenza degli interessi in vista di un equilibrio che corrisponde all'interesse di carattere generale. Questo lavoro è andato nella giusta direzione, io credo che sia la direzione che dobbiamo continuare a seguire".

Stando alle fonti di Ansa, hanno dato l'adesione al protocollo insieme al Ministero del Lavoro, la Cgil, la Cisl, la Uil, l'Ugl, la Confsal, la Cisal, l'Usb, tra i sindacati dei lavoratori. Per le parti datoriali hanno aderito Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi (che potrà sottoscrivere a seguito della delibera del Comitato esecutivo), Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

Il Protocollo per lo svolgimento del lavoro agile

Scendendo un po' più nel dettaglio, che cosa prevede questo protocollo? In sostanza, si occupa di regolare le modalità di svolgimento del lavoro in modalità agile per tutte quelle aziende che lo sceglieranno anche al di fuori della fase emergenziale. Esprime, fondamentalmente, le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale (legge 81/2017) e degli accordi collettivi in essere, affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all'attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi.

Si noti che lavoro agile e telelavoro sono due istituti differenti: alla seconda continuerà ad applicarsi l'attuale disciplina normativa e contrattuale.

La scelta di aderire o meno alla modalità di lavoro agile sarà su base volontaria e sarà subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale. I lavoratori che si rifiutassero di svolgere le proprie mansioni in smart working non potranno essere licenziati facendo appello a giusta causa o giustificato motivo, né saranno puniti sul piano disciplinare.

Cosa prevede l’accordo individuale

La base su cui si innesterà l'accordo individuale di lavoto agile fra il datore di lavoro e il lavoratore sarà l'eventuale contrattazione collettiva di riferimento, che dovrà comunque essere coerente con le linee guida definite nel Protocollo.

Fra gli elementi contenuti nell'accordo individuale si ricordano, in particolare:

  • la durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali;
  • i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
  • gli aspetti relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali;
  • gli strumenti di lavoro;
  • i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
  • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali;
  • l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Particolare attenzione viene prestata alla cosiddetta "fascia di disconnessione", ovvero un periodo previsto dall'accordo in cui un lavoratore è esentato dall'erogare la prestazione lavorativa. Vanno adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione.

All'interno dell'accordo sono anche normate le questioni relative ai permessi orari e agli straordinari. In particolare, per quanto riguarda i secondi, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

Alcuni aspetti fondamentali del Protocollo

Qualora un lavoratore dovesse assentarsi in caso di malattia, infortunio, ferie e in tutti gli altri casi rientranti nella categoria delle "assenze legittime", sarà pieno diritto del lavoratore disattivare i propri dispositivi di connessione e, qualora ricevesse comunicazioni dall'azienda, sarà comunque autorizzato a non rispondere fino alla ripresa dell'attività lavorativa.

Il luogo preposto allo svolgimento del lavoro agile sarà liberamente individuato dal lavoratore, fatto salvo che abbia le caratteristiche necessarie per consentire la regolare esecuzione della prestazione. Per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati, la contrattazione si riserva il diritto di dichiarare alcuni luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro agile.

E' compito del datore di lavoro fornire la strumentazione tecnologia ed informatica necessaria allo svolgimento del lavoro agile, così che sia garantita l'idoneità della stessa rispetto all'esecuzione della prestazione lavorativa. Lo stesso vale per quanto riguarda le spese di manutenzione e di sostituzione della strumentazione fornita dal datore di lavoro: esse saranno a carico del datore di lavoro stesso, che ne rimane, di fatto, il proprietario.

Qualora si verificassero casi di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature, e fosse impossibile per il lavoratore proseguire con la modalità di lavoro agile, il dipendente sarà tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro e, qualora fosse accertato un suo comportamento negligente, sarà tenuto a rispondere dei danni.

La formazione: un punto chiave

Al fine di garantire a tutti i fruitori del lavoro agile pari opportunità nell'uso e nella fruizione degli strumenti di lavoro, sarà importante prevedere percorsi formativi specifici volti ad incrementare le competenze tecniche specifiche dei lavoratori necessarie allo svolgimento di quel particolare compito.

Sarà importante prevedere momenti di formazione anche per garantire la diffusione di una cultura aziendale orientata alla responsabilizzazione e partecipazione dei lavoratori.

lavoro agile

Gli aspetti generali in breve

Principi generali

  • Rimane il riferimento alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e agli accordi collettivi in essere.
  • Viene rimandata alla contrattazione di secondo livello la declinazione operativa per ogni contesto aziendale.
  • Rimane la volontarietà all’accordo individuale (manca l'obbligo).
  • Rimane la differenza di inquadramento rispetto al telelavoro.

Elementi per l’accordo individuale

  • Durata a tempo indeterminato o determinato.
  • Alternanza tra lavoro nei locali aziendali e da remoto (non si può essere solo da remoto o solo in presenza).
  • Facoltà di indicare luoghi eventuali esclusi da remoto.
  • Strumenti di lavoro previsti.
  • Tempi di riposo e misure per la disconnessione.
  • Forme di controllo della prestazione da remoto (stante la normativa vigente).
  • Formazione per svolgere il lavoro agile.
  • Obblighi informativi per il datore.
  • Diritto di recesso giustificato.

Organizzazione e diritto alla disconnessione

  • Assenza di orario di lavoro preciso.
  • Rispetto linee guida del responsabile per garantire operatività e interconnessione aziendale.
  • Possibilità di prevedere fasce orarie, incluse quelle di disconnessione.
  • Rimangono i permessi per motivi personali e famigliari.
  • Non previste prestazioni di lavoro straordinario, a meno che non lo stabilisca l’azienda in modo specifico nel suo contratto.
  • Durante le assenze per ferie, malattie, permessi, consentito disattivare i dispositivi e nessun obbligo a leggere le comunicazioni aziendali fino alla ripresa del lavoro.

Luogo di lavoro

  • Facoltà del lavoratore di scegliere il luogo per il lavoro agile.
  • Vincoli: garanzia di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati e di connettività ai sistemi aziendali.

Strumenti di lavoro

  • Dotazione tecnologica a carico del datore, salvo accordi diversi compreso indennizzo per le spese.
  • Manutenzione e proprietà strumenti rimangono al datore.
  • Obbligo comunicazione data breach per il lavoratore.
  • Accordo per rientro nei locali aziendali se strumenti non funzionanti.

Salute e sicurezza sul lavoro

  • Si applica la legge relativa alle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali.
  • Obbligo informativa annuale per il datore sui rischi connessi al lavoro agile.
  • Ambienti per la prestazione idonei a garantire salute, sicurezza e riservatezza.

Infortuni e malattie professionali

  • Copertura per malattie e infortuni come da prestazione fuori dai locali aziendali.
  • Comprese malattie professionali per utilizzo di videoterminali e infortuni in itinere.

Diritti sindacali

  • Garanzia di esercizio anche da remoto.

Parità di trattamento e pari opportunità

  • Confermato stesso trattamento di chi lavora in presenza sempre, compreso welfare, benefits, premi di risultato.
  • Stimolo ai servizi per l’equilibrio tra vita e lavoro e tutela della genitorialità e prestatori di assistenza.

Lavoratori fragili e disabili

  • Impegno a facilitarli anche come accomodamento ragionevole.

Welfare e inclusività

  • Impegno a utilizzare strumenti per favorire genitorialità, inclusione e conciliazione vita-lavoro.

Protezione dei dati personali e riservatezza

  • In carico al lavoratore il trattamento dei dati aziendali con riservatezza.
  • Datore si impegna a proteggere i dati secondo GDPR.
  • Adozione del principio “privacy by design e by default” con valutazione d’impatto (DPIA) dei trattamenti, cioè privacy sostanziale non formale.
  • Enfasi sulle policy di protezione dati: security by design, formazione comportamentale contro e per la gestione degli attacchi cibernetici e le frodi informatiche.

Formazione e informazione

  • Da prevedere formazione tecnica, organizzativa e digitale, anche per i responsabili per la gestione dei gruppi di lavoro agili
  • Incentivi alla formazione professionale in modalità continua e in presenza, anche come risposta al rischio di isolamento
  • Formazione per uso non invasivo della tecnologia sulla vita privata

Osservatorio bilaterale di monitoraggio

  • Istituzione dell’Osservatorio Nazionale Bilaterale sul lavoro Agile per promuovere pratiche migliori, monitorare l’adozione del protocollo e lo sviluppo delle tecnologie

Incentivo pubblico alla contrattazione collettiva

  • Per le aziende che utilizzano i contratti collettivi nazionali e di secondo livello per il lavoro agile, anche in chiave di sostenibilità ambientale e sociale
  • Richiesta di semplificazione delle procedure di comunicazione degli accordi individuali

Disposizione finali

  • Rimangono validi gli accordi già firmati a livello nazionale, territoriale e aziendale.
E' possibile scaricare una copia del Protocollo completa -> QUI. 

Articolo tratto da Il Sole 24 ore, Ansa, SkyTg24 e liberamente riprodotto.

Elenco dei punti del protocollo tratti da un articolo su LinkedIn di Giuseppe Geneletti.

Photo by saiko3p e mego-studio on freepik

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